Statuto

A.R.R.S.M. – Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

ART. 1 – E’ costituita nella Repubblica di San Marino l’Associazione denominata “A.R.R.S.M. – Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino”.

ART. 2 – L’Associazione ha sede in questa Repubblica a Faetano (RSM) in Strada Quinta Gualdaria n. 143.

ART. 3 – L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, non persegue alcun scopo di lucro e ha finalità di divulgazione e sperimentazione tecnico scientifica, non che di assistenza e soccorso anche nel caso di calamità naturali.

L’Associazione è un punto di aggregazione sociale che ha lo scopo di:

  1. A) Riunire a fini culturali e di sperimentazione tutti i soggetti fisici, ma anche giuridici, interessati al mondo radioamatoriale e delle radiocomunicazioni.
  2. B) Assistere i Soci e tutti coloro che si interessano ai problemi Radiantistici ed alle attività collaterali nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica e con le Associazioni di altri paesi e con gli organismi Internazionali di categoria.
  3. C) Incrementare gli studi e gli esperimenti in campo Radiantistico con corsi e prove pratiche.
  4. D) interagire con le autorità Pubbliche in particolare per quanto si riferisce alla disciplina ed ai regolamenti sulle attività Radiantistiche e di protezione civile.
  5. E) Mantenere relazioni con le analoghe Associazioni Internazionali, specialmente la IARU (Intern. Amateur Radio Union).

ART. 4 – L’Associazione avrà durata fino all’anno 2050 ma potrà essere sciolta o prorogata con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza semplice.

TITOLO II

Associati

ART. 5 – Possono essere associati all’Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che si riconoscano negli scopi dell’Associazione.

La richiesta di adesione all’Associazione, comporta l’accettazione del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Il numero degli associati non è soggetto ad alcuna limitazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea.

Il pagamento della quota annuale avviene entro ogni febbraio dell’anno sociale.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Associazione ed usufruiranno delle agevolazioni e dei servizi che saranno eventualmente decisi dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato è provata dalla scheda di iscrizione e dal pagamento della quota annuale.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel scheda di iscrizione.

Qualsiasi comunicazione inviata dall’Associazione ad uno dei recapiti è valevole ai fini di pubblicità degli eventi associativi.

ART. 6 – La qualifica di associato si perde :

  1. a) per dimissioni, le quali però non esonerano l’associato dagli impegni in precedenza assunti;
  2. b) per morosità nel pagamento della quota associativa.

Un socio è definito moroso se la sua quota non è pervenuta entro l’ultimo giorno di Febbraio dell’anno sociale in corso. Il socio moroso decade qualora non ottemperi al pagamento della quota associativa entro e non oltre i successivi due mesi;

  1. c) per attività in contrasto con gli scopi associativi o per comportamento scorretto accertato, discusso e votato a maggioranza semplice in sede di apposita assemblea;

ART. 7 – Associati Ordinari

Possono richiedere di diventare soci ordinari, ed acquisiscono la qualifica di aspiranti, coloro che:

  1. Abbiano presentato al consiglio direttivo apposita domanda;
  2. siano in possesso della cittadinanza Sammarinese o residenti.
  3. Abbiano provveduto al versamento della quota stabilita per l’anno sociale;
  4. godano di tutti i diritti civili;
  5. siano in possesso di regolare autorizzazione alle trasmissioni rilasciata dalle Autorità Competenti della Repubblica di San Marino;
  6. abbiano assolto al pagamento del canone di licenza per l’anno in corso.
  7. abbiano compilato l’apposito modulo di iscrizione e fornito i documenti in esso richiesti.

Le domande presente al Consiglio Direttivo dagli aspiranti soci ordinari vengono sottoposte all’approvazione dell’assemblea almeno dopo 30gg dal momento della presentazione.

Gli Associati Ordinari hanno diritto al voto ed a ricoprire le cariche sociali.

ART. 8 – Associati Sostenitori

Gli Associati Sostenitori sono coloro che, oltre al versamento della quota associativa, contribuiranno a favore della Associazione con la propria competenza. Essi posso essere Radioamatori appartenenti ad altre giurisdizioni o persone fisiche non necessariamente in possesso di licenze radioamatoriali.

Possono essere soci sostenitori, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, anche le persone giuridiche sammarinesi o le entità stabilite in altre giurisdizioni. Questi particolari soci sostenitori possono contribuire anche con quote associative più elevate di quelle stabilite per le persone fisiche. In tal caso le quote loro spettanti saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all’Assemblea degli Associati.

L’Associato Sostenitore, pur avendo facoltà di partecipare ed intervenire alle assemblee degli associati, non concorre nella determinazione numerica dei quorum, e non ha diritto di né di voto né di elettorato attivo e passivo.

I soci sostenitori potranno ricoprire ruoli a supporto del Direttivo e dell’Associazione, tali ruoli saranno conferiti dal Direttivo.

ART. 9 – Associati Onorari

Gli associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, individuandoli fra coloro che abbiano contribuito al raggiungimento dello scopo associativo, o si siano in qualche modo adoperati in favore dell’Associazione.

Il conferimento della qualità di Associato Onorario è comunque a discrezione del Consiglio Direttivo.

L’Associato Onorario non ha l’obbligo del versamento della quota associativa.

Tra gli associati Onorari l’Assemblea generale può nominare uno o più Presidenti Onorari.

L’Associato Onorario, pur avendo facoltà di partecipare ed intervenire alle assemblee degli associati, non concorre nella determinazione numerica dei quorum, e non ha diritto né di voto né di elettorato attivo e passivo.

ART. 10 – Associati Juniores

Gli Associati Juniores sono le persone fisiche che, non avendo raggiunto la maggiore età desiderano comunque far parte dell’Associazione.

L’Associato Junior non ha l’obbligo del versamento della quota associativa.

L’Associato Junior, pur avendo facoltà di partecipare ed intervenire alle assemblee degli associati, non concorre nella determinazione numerica dei quorum, e non ha diritto di né di voto né di elettorato attivo e passivo.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

ART. 11 – Sono organi dell’Associazione:

– L’Assemblea degli associati ordinari;

– il Consiglio Direttivo composto da:

Presidente;

Vicepresidente;

Segretario;

ART. 12 – Assemblea degli associati ordinari

L’Assemblea degli associati ordinari è formata da tutti gli associati di tipo “ordinario”, così come già definiti al precedente Art. 7Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

E’ convocata in via ordinaria una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto degli associati. Qualora in consiglio direttivo non adempia al suo mandato di convocazione entro il termine di 15 giorni, gli associati richiedenti possono chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell’Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli interessati al loro domicilio eletto in base a quanto stabilito nel precedente Art. 5 ultimo comma, almeno otto giorni prima dell’assemblea. Nell’avviso devono essere indicati, il giorno, l’ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Nella convocazione devono essere indicati anche il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fatta nello stesso giorno della prima purché almeno mezz’ora dopo rispetto la prima convocazione oppure entro tre giorni da quello della prima convocazione.

In prima convocazione l’assemblea si intende costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l’assemblea si intende validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto di voto.

Nell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione le delibere saranno prese con la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Tuttavia, per determinati argomenti particolarmente rilevanti ai fini associativi che saranno indicati nell’avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo può determinare maggioranze qualificate per la costituzione dell’assemblea e per l’assunzione delle deliberazioni.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini di legge per l’approvazione del bilancio annuale e per adempiere ad eventuali obblighi normativi.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto. Gli associati ordinari possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati ordinari mediante semplice delega scritta: ogni associato ordinario può rappresentare per delega solo un altro associato ordinario.

ART. 13 – Compiti dell’Assemblea

Sono compiti dell’Assemblea:

  1. a) esaminare ed approvare annualmente il programma di attività dell’Associazione;
  2. b) deliberare sulle iniziative tese al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. c) esaminare ed approvare annualmente il bilancio;
  4. d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente,il Vicepresidente ed il Segretario;
  5. e) deliberare sulla misura della quota associativa per l’anno successivo;
  6. f) approvare il Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
  7. g) deliberare in merito alle modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione;
  8. h) deliberare su ogni altro argomento che per legge o in forza del presente statuto sia delegato alla sua competenza ovvero sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Elezione e durata degli organi sociali

Il Consiglio Direttivo è l’unico organo associativo nominato per elezione. La sua elezione, fra gli associati ordinari aventi i requisiti contenuti nell’Art. 7 dello Statuto, può avvenire per voto palese o a scrutinio segreto; nel caso in cui la maggioranza semplice lo richieda, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Tutte le cariche hanno durata triennale, con possibilità di rielezione. Gli incarichi ricevuti non danno luogo ad alcun compenso.

ART. 15- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e risponde del proprio operato all’Assemblea.

E’ composto almeno da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

Ad eccezione del Presidente, per un membro del Consiglio Direttivo che decade dalla carica, dimesso o decaduto prima della fine del suo mandato, verrà convocata l’Assemblea che procederà all’elezione del nuovo membro fra i Soci Ordinari sino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora il Presidente sia dimissionario o receda comunque dall’incarico prima della fine del suo mandato, verrà convocata l’Assemblea per procedere ad una nuova elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale del Consiglio Direttivo; i verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal segretario su mandato del Presidente mediante telegramma, telefax, lettera o e-mail che deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

ART. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione e l’attuazione di ogni iniziativa necessaria ed utile al conseguimento dei fini sociali e l’applicazione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta, a titolo esemplificativo:

  1. a) approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea;
  2. b) proporre all’Assemblea la misura della quota sociale e di eventuali ulteriori contributi per far fronte alle spese dell’Associazione;
  3. c) comunicare i provvedimenti di decadenza approvati dall’assemblea;
  4. d) esercitare in caso d’urgenza i poteri dell’Assemblea riferendone, poi, alla medesima per la ratifica; salve solo le competenze dell’Assemblea previste dalla Legge.
  5. e) predisporre il Regolamento Interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione che deve essere approvato dall’Assemblea.
  6. e) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può affidare ai suoi membri specifici incarichi per l’attuazione delle deliberazioni e la realizzazione delle attività sociali.

ART. 17 – Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni e ne ha la legale rappresentanza. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea nelle ipotesi previste dal presente Statuto.

Il Presidente ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV

Patrimonio dell’Associazione

ART. 18 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. a) quote sociali annuali degli associati intrasmissibili e non rivalutabili;
  2. b) eventuali quote supplementari degli associati;
  3. c) eventuali contributi volontari degli associati;
  4. d) eventuali contributi dei terzi, ivi compresi quelli elargiti dalla Pubblica Amministrazione;
  5. e) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
  6. f) entrate derivanti da attività connesse all’attività istituzionale

e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

  1. g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

TITOLO V

Esercizio sociale e bilancio

ART. 18 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige con chiarezza il bilancio nei modi e termini di legge.

Il bilancio ed i documenti di legge devono essere depositati nella Cancelleria del Tribunale Unico a disposizione di chi voglia prenderne visione, nei modi e termini di legge.

TITOLO V

Durata – scioglimento – norme

ART. 19 – La durata della Associazione

La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, con facoltà per l’Assemblea di prorogarne la durata.

ART. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la presenza in assemblea di almeno la metà più uno degli associati.

All’atto della decisione di scioglimento, l’assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone l’eventuale compenso: i poteri dei liquidatori sono quelli stabiliti dalla legge. Estinte interamente le passività sociali, l’eventuale patrimonio o residuo attivo verrà devoluto ad associazioni sammarinesi con scopi analoghi.

ART. 21 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.

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